Normativa “Emission Trading”

Si rendono disponibili informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra, per quanto riguarda la misura delle quantità in volume e la determinazione dei parametri di qualità del gas nei punti di riconsegna della rete di trasporto Snam Rete Gas, in quanto le emissioni di CO2 sono direttamente connesse alla misura del gas naturale combusto.

Riferimenti:

  • D.Lgs. n° 30 del 13/03/2013 “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”;
  • Regolamento (UE) N. 601/2012 della commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Ruoli e responsabilità della misura dei volumi riconsegnati

I ruoli e le responsabilità nella misura dei volumi riconsegnati sono definiti dal Codice di Rete Snam Rete Gas (Capitolo 10 - Paragrafo 5), approvato da AEEG con la delibera 75/03 dell’01.07.03. In particolare il proprietario dell’impianto di misura è responsabile oltre che della costruzione, gestione e manutenzione dell’impianto anche di assicurare l’accuratezza di misura. Snam Rete Gas si riserva di effettuare controlli a campione dei sistemi di misura automatizzati installati negli impianti REMI, i cui esiti sono comunicati ai rispettivi proprietari.

Dati di composizione e di potere calorifico del gas naturale in transito presso gli impianti REMI per il calcolo del fattore di emissione e del fattore di ossidazione

Il verbale di misura dell’impianto REMI, elaborato mensilmente da Snam Rete Gas, oltre a riportare i quantitativi in volume ed in energia riconsegnati, è comprensivo del bollettino di analisi riportante le composizioni medie giornaliere, la composizione media mensile e le caratteristiche chimico-fisiche del gas riconsegnato (tra le quali il PCI, potere calorifico inferiore o potere calorifico netto). I fattori di emissione e di ossidazione non sono calcolati da Snam Rete Gas. Per gli impianti classificati in categoria A ai fini emission trading tali fattori sono tabellati e resi disponibili annualmente dal Ministero dell’Ambiente, mentre per gli impianti classificati in categoria B o C tali valori sono calcolati dal gestore dell’impianto sulla base dei dati giornalieri di consumo, potere calorifico inferiore, composizione del gas e densità media giornaliera riportati nel bollettino di analisi di cui sopra.

Modalità di determinazione della composizione del gas naturale e del suo potere calorifico

La determinazione della composizione del gas riconsegnato viene effettuata con gascromatografo da processo secondo quanto previsto dal Codice di Rete Snam Rete Gas (Capitolo 11- paragrafi 3 e 4 ed Allegato 11B), approvato da AEEG con la delibera 75/03 del 01.07.03. Le caratteristiche chimico-fisiche, quali i poteri calorifici, sono calcolate sulla base della composizione del gas conformemente alla norma ISO 6976 ultima edizione. Il metodo analitico dei gascromatografi da processo non è esattamente riconducibile a norme internazionali in quanto i costruttori, trattandosi di apparecchiature che devono funzionare a ciclo continuo e che sono installate in "campo", ricercano ed individuano le migliori condizioni analitiche atte a garantire sia l’accuratezza di misura sia l’affidabilità nel tempo. Il Codice di Rete Snam Rete Gas (Allegato 11B - paragrafo 2), prevede che il modello di gascromatografo impiegato sia sottoposto a prove preliminari da parte del Trasportatore con verifica di linearità di risposta, ripetibilità, accuratezza ed affidabilità nel tempo; tali prove vengono effettuate secondo le linee guida della norma ISO 10723 "Performance evaluation for on line analytical systems".

I gascromatografi installati sulla rete di trasporto Snam Rete Gas non possono essere "accreditati" secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ma rendono disponibili i parametri chimico fisici necessari alle transazioni commerciali connesse al trasporto del gas, secondo quanto stabilito da AEEG anche tramite le prescrizioni riportate nel Codice di Rete.

Il Codice di Rete inoltre dà facoltà, al Cliente che lo ritenga opportuno, di installare nel suo impianto di misura, a sua cura e carico, un gascromatografo per la determinazione puntuale dei parametri della qualità del gas, al fine di determinare le quantità in energia del gas riconsegnato. Tale gascromatografo potrebbe essere utilizzato dal Cliente Finale per eventuali altri adempimenti quali quelli richiesti dalla Direttiva "Emission Trading".

Frequenze e modalità di taratura dei gascromatografi

Le frequenze e le modalità di taratura dei gascromatografi sono riportate nel Codice di Rete Snam Rete Gas (Allegato 11B - Paragrafo 4.2). In particolare la taratura viene effettuata automaticamente con frequenza almeno settimanale mediante gas di taratura certificati da centri accreditati ACCREDIA; tali laboratori soddisfano ai criteri di cui alle Norme UNI CEI ISO/IEC 17025. Il report di taratura non viene prodotto in quanto non è considerato significativo ai fini dell’accuratezza di misura. Infatti la taratura automatica consiste principalmente nel calcolo, per ogni componente della composizione, di nuovi fattori che sono considerati validi e quindi utilizzati per la determinazione delle analisi successive, solo se la differenza rispetto ai fattori della taratura precedente risulta inferiore ad un limite prefissato; in caso contrario le analisi successive sono determinate con i vecchi fattori. Per questo motivo una taratura non completamente valida e cioè che non aggiorna i fattori per tutti i componenti della composizione, non rappresenta una causa invalidante delle analisi successive. Tutte le analisi sono comunque sottoposte ad un processo di validazione secondo le linee guida riportate nel Codice di Rete Snam Rete Gas (Capitolo 11 - Paragrafo 6).

Accuratezza della misura di composizione e del potere calorifico

L’accuratezza di misura dei poteri calorifici (potere calorifico superiore o PCS e potere calorifico inferiore o PCI), direttamente correlata all’accuratezza di misura della composizione, è pari allo 0.5 % (Codice di Rete Snam Rete Gas - Allegato 11B - Paragrafo 2). La caratterizzazione del gascromatografo prevede limiti di accuratezza solo per i parametri più significativi (PCS, PCI, Massa Volumica, Densità Relativa, CO2, N2) e non per tutta la composizione.

Controlli periodici di accuratezza dei gascromatografi

Le frequenze e le modalità con cui sono effettuati i controlli periodici dell’accuratezza dei gascromatografi sono riportate nel Codice di Rete Snam Rete Gas (Allegato 11B - Paragrafo 4.3). In particolare il controllo viene effettuato almeno ogni due anni e consiste nel far analizzare da ogni gascromatografo un gas di prova certificato SIT, nel calcolare la composizione media sulle ultime tre analisi effettuate su un minimo di cinque e nel verificare che l’errore relativo per i poteri calorifici sia compreso nello 0.5%. L’Utente/Cliente può trovare nella sezione “Rapporti”, accessibile sia per codice REMI che per codice AOP, la copia del report relativo al controllo effettuato sul gascromatografo che rappresenta l’Area Omogenea di Prelievo in cui è inserito l’impianto REMI.